Mercoledì, 07 Giugno 2023

Manutenzione e gestione

Strade bianche

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Modalità operative strade vicinali uso privato

Prevede un’attività da svolgersi in due tempi:
1. FASE PRELIMINARE, il cui costo è una tantum e sarà ripartito nelle quote di competenza alla prima assemblea utile oppure gratuito nel caso la nostra società sia incaricata dell’amministrazione per i primi due esercizi, che prevede:

a. Esame tecnico della situazione attuale in cui si trova la strada vicinale, consistente nella preparazione di elaborati cartografici, sopralluoghi con tecnici abilitati per le rilevazioni e misurazioni, contatti con l’Amministrazione Comunale competente per controllare e verificare se la strada sia considerata, e/o registrata come strada vicinale ad uso privato, nel qual caso è necessario costituire una Comunione di Proprietari (artt.1100-1116 C.C.) per la gestione e manutenzione, alla quale può economicamente concorrere anche il Comune stesso; è possibile anche la costituzione di un Consorzio Facoltativo, che però considerato il maggior costo di amministrazione e l’identità di funzioni con la Comunione di Proprietari, rende economicamente sconveniente tale opzione;
b. Analisi e redazione della Tabella Millesimale per ripartire le spese di gestione e manutenzione, che tenga in considerazione, oltre alla semplice proprietà dei fondi, anche di tutta una serie di componenti aggiuntive o diminutive, che concorrono a formare un valore a cui rifarsi per la giusta ripartizione.
c. Verifica se la Comunione di Proprietari abbia mai provveduto a convocare un’assemblea per nominare un Amministratore;

2. FASE OPERATIVA, il cui costo annuale sarà addebitato in quota parte ai singoli appartenenti alla Comunione di Proprietari sulla base della Tabella Millesimale se presente od altra forma votata dall’Assemblea, e che prevede siano svolte queste attività:


a. Convocazione di una prima assemblea, se i proprietari non l’hanno mai fatto, o di un’altra se si ritenesse necessario per la nomina di un Amministratore;
b. Gestione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie al buon funzionamento dei servizi comuni ed alla manutenzione delle parti comuni tramite versamento in c/c bancario con quote aventi cadenze da concordare in assemblea;
c. Esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea ed ad assicurare l’osservanza dei regolamenti;
d. Dirimere, se possibile, le eventuali divergenze che dovessero insorgere tra i partecipanti alla Comunione di proprietari;
e.Convocazione di un’Assemblea ordinaria che, di norma, avviene entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno finanziario, nonché di una riunione straordinaria che si riterrà opportuno convocare; eventuali Assemblee che si dovessero convocare in più rispetto alle due previste, saranno conteggiate a parte oltre a spese accessorie;
f. Tenuta ed aggiornamento di tutti i registri contabili, dei verbali delle assemblee, nonché dell’elenco dei proprietari od affittuari con le relative generalità;

A quanto sopra possiamo aggiungere la nostra costante collaborazione con:

  •  Studi Tecnici di esperienza per tutte le problematiche e/o necessità che dovessero richiedere consulenza e direzione tecnica;
  •  Studio commercialista per tutte le problematiche di natura fiscale e/o tributaria;
  •  Studio legale per tutte le problematiche di tipo giuridico e di recupero crediti;
  •  Aziende di manutenzioni stradali per quanto si riferisce alle manutenzioni delle strade e delle loro pertinenze.

Regole, norme e codice della strada

Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Cassazione civile , sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350).
I frontisti , o i proprietari, non possono precludere l’uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall’avere o meno contribuito alle spese di realizzazione e/o manutenzione, né renderne più gravoso l’uso alla collettività.
Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell’ordine e della sorveglianza, in sostanza tali poteri comprendono:

  •  espletamento dei servizi di polizia stradale;
  •  garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo ed attrezzature, impianti e servizi, nel caso di inadempienza dei soggetti tenuti a farlo, salvo rivalsa dei relativi oneri per le rispettive quote;
  •  il controllo tecnico delle efficienze delle strade e relative pertinenze;
  •  l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
  •  il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui al titolo II del Nuovo Codice della Strada;
  •  l’emissione delle ordinanze per regolare la circolazione e per rimuovere eventuali ostacoli al libero esercizio dell’uso pubblico

Spettano ai proprietari privati:

  •  le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;
  •  la manutenzione delle cunette laterali di deflusso delle acque;
  •  la manutenzione delle ripe dei fondi frontisti;

Modalità operative strade vicinali uso pubblico

Prevede un’attività da svolgersi in due tempi:
1. FASE PRELIMINARE, il cui costo è una tantum e sarà ripartito nelle quote di competenza alla prima assemblea utile oppure gratuito nel caso la nostra società sia incaricata dell’amministrazione per i primi due esercizi, che prevede:


a. Esame tecnico della situazione attuale in cui si trova la strada vicinale, consistente nella preparazione di elaborati cartografici, sopralluoghi con tecnici abilitati per le rilevazioni e misurazioni, contatti con l’Amministrazione Comunale competente per controllare e verificare se la strada sia considerata, e/o registrata come strada vicinale ad uso pubblico, per la quale la legge prevede che il Comune debba costituire un Consorzio Obbligatorio per la Manutenzione;
b. Analisi e redazione della Tabella Millesimale per ripartire le spese di gestione e manutenzione, che tenga in considerazione, oltre alla semplice proprietà dei fondi, anche di tutta una serie di componenti aggiuntive o diminutive, che concorrono a formare un valore a cui rifarsi per la giusta ripartizione;
c. Esecuzione di uno o più incontri tra il Comune ed i Privati, in base alle necessità contingenti, per illustrare le motivazioni, modalità di funzionamento e percorso di attuazione del costituendo consorzio;


2. FASE DI COSTITUZIONE, il cui costo è una tantum e sarà ripartito nelle quote di competenza alla prima assemblea utile oppure gratuito nel caso la nostra società sia incaricata dell’amministrazione per i primi due esercizi, che prevede:


a. Redazione Bozza di Statuto e Piano di Riparto (Tabella millesimale) qualora non si decida di affidarlo a Studi esterni;
b. Deposito della documentazione prevista dalla normativa, per l’invio al Consiglio comunale che deve deliberare la costituzione del Consorzio;
c. Deposito, da parte del Comune, degli atti approvati dal Consiglio comunale al punto a), presso la Segreteria del Comune, con invio della comunicazione di deposito atti a tutti i consorziati, la normativa prevede che gli atti siano disponibili per quindici giorni e ci siano ulteriori quindici giorni da parte dei consorziati per far pervenire le osservazioni e/o ricorsi;
d. Incontro con i funzionari del Comune per la valutazione delle osservazioni e/o ricorsi pervenuti;
e. Nuovo esame del Consiglio comunale che deve valutare i ricorsi e le osservazioni pervenuti, decidere il loro accoglimento o meno, approvare gli atti definitivi così raggiunti;


3. FASE OPERATIVA, il cui costo annuale sarà addebitato in quota parte ai singoli appartenenti alla Consorzio Obbligatorio per la Manutenzione sulla base della Tabella Millesimale, e che prevede siano svolte queste attività:


a. Convocazione di una prima assemblea, o gruppo di assemblee se trattasi di Consorzio Riunito, per gli atti conseguenti;
b. Gestione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie al buon funzionamento dei servizi comuni ed alla manutenzione delle parti comuni tramite versamento in c/c bancario con quote aventi cadenze da concordare in assemblea;
c. Servizio di Segreteria del Consorzio, gestione corrispondenza e rapporti con Consorziati ed Enti istituzionali;
d. Esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
e. Convocazione di un’Assemblea ordinaria che, di norma, avviene entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno finanziario, relativi verbali e delibere;
f. Convocazione delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, relativi verbali e delibere;
g. Tenuta ed aggiornamento di tutti i registri contabili, dei verbali delle assemblee, nonché dell’elenco dei proprietari od affittuari con le relative generalità;

A quanto sopra possiamo aggiungere la nostra costante collaborazione con:

  •  Studi Tecnici di esperienza per tutte le problematiche e/o necessità che dovessero richiedere consulenza e direzione tecnica;
  •  Studio commercialista per tutte le problematiche di natura fiscale e/o tributaria;
  •  Studio legale per tutte le problematiche di tipo giuridico e di recupero crediti;
  •  Aziende di manutenzioni stradali per quanto si riferisce alle manutenzioni delle strade e delle loro pertinenze.

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