Regole, norme e codice della strada

Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Cassazione civile , sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350).
I frontisti , o i proprietari, non possono precludere l’uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall’avere o meno contribuito alle spese di realizzazione e/o manutenzione, né renderne più gravoso l’uso alla collettività.
Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell’ordine e della sorveglianza, in sostanza tali poteri comprendono:

Spettano ai proprietari privati: