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Le leggi che si sono succedute a partire dal 1865 ad oggi, disciplinano il concetto di strada vicinale dividendolo in due classificazioni:
Strada vicinale ad uso pubblico
Strada vicinale ad uso privato
sono entrambe considerate strade dal Codice della Strada, ma il problema da affrontare quasi sempre riguarda la loro gestione e manutenzione; a questo proposito l’insieme delle leggi ed usi, prevede che debbano farse carico i proprietari e tutti gli utilizzatori, ancorché non proprietari, che le usino per recarsi in loro proprietà anche se le stesse non si trovano a confinare con la strada in oggetto, inoltre il Comune ha l’obbligo di contribuire alle spese di manutenzione, che fino al 1978 prevedeva l’obbligatorietà per le sole strade vicinali ad uso pubblico, essendo venuta meno la distinzione tra obbligatorio per strade di uso pubblico e facoltativo per strade non destinate a pubblico transito con riferimento al contributo del Comune che può variare da un quinto alla metà della spesa totale per la gestione e manutenzione.
Con riferimento alla gestione e manutenzione di questo tipo di strade, la legge prevede che per le strade vicinali ad uso pubblico sia obbligatorio per il Comune la costituzione di un Consorzio di gestione, in caso contrario dovrebbe provvedere il Prefetto, mentre le strade vicinali ad uso privato sono disciplinate dal codice civile, artt. 1100 – 1116 sulla comunità di beni ad uso comune, ed è pertanto possibile creare una Comunità di Proprietari che deliberi sulla gestione della strada, e la sua maggioranza possa obbligare i dissenzienti alla partecipazione delle spese, oltrechè alla gestione.
La gestione delle STRADE VICINALI, da parte della nostra società, prevede un’attività da svolgersi in due tempi:
1. FASE PRELIMINARE, il cui costo è una tantum e sarà ripartito nelle quote di competenza alla prima assemblea utile, e che prevede:
- Esame tecnico della situazione attuale in cui si trova la strada vicinale, consistente nella preparazione di elaborati cartografici, sopralluoghi con tecnici abilitati per le rilevazioni e misurazioni, contatti con l’Amministrazione Comunale competente per controllare e verificare se la strada sia considerata, e/o registrata come strada vicinale ad uso pubblico, per la quale la legge prevede che il Comune debba costituire un Consorzio di gestione, oppure sia privata nel qual caso è necessario costituire una Comunità di Proprietari (artt.1100-1116 C.C.) per la gestione e manutenzione, alla quale deve economicamente concorrere anche il Comune stesso, essendo stata abolita la possibilità di avere la facoltà di farlo, oltre a chiunque utilizzi la strada stessa per raggiungere una sua proprietà anche se non contigua alla strada stessa;
- Preparazione dei calcoli millesimali per ripartire le spese di gestione e manutenzione, che tenga in considerazione, oltre alla semplice proprietà dei fondi, anche di tutta una serie di componenti aggiuntive o diminutive, che concorrono a formare un valore a cui rifarsi per la giusta ripartizione;
- Verifica se la Comunità di Proprietari abbia mai provveduto a convocare un’assemblea per nominare un Amministratore ed eventualmente approvare un Regolamento da utilizzare per il riparto delle spese di gestione e manutenzione;
2. FASE OPERATIVA, il cui costo annuale sarà addebitato in quota parte ai singoli appartenenti alla Comunità di Proprietari, e che prevede siano svolte queste attività:
- Convocazione di una prima assemblea, se i proprietari non l’hanno mai fatto, o di un’altra se si ritenesse necessario approvare e/o modificare un Regolamento;
- Preparazione e/o modifica del Regolamento di gestione della strada, qualora non fosse già presente e/o necessitasse di modifiche;
- Gestione delle spese ordinarie e straordinari necessarie al buon funzionamento dei servizi comuni ed alla manutenzione delle parti comuni tramite versamento in c/c bancario con quote aventi cadenze da concordare in assemblea;
- Esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea ed ad assicurare l’osservanza dei regolamenti;
- Dirimere, se possibile, le eventuali divergenze che dovessero insorgere tra i partecipanti alla Comunità di proprietari;
- Convocazione di un’Assemblea ordinaria che, di norma, avviene entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno finanziario, nonché di una riunione straordinaria che si riterrà opportuno convocare; eventuali Assemblee che si dovessero convocare in più rispetto alle due previste, saranno conteggiate a parte oltre a spese accessorie;
- Tenuta ed aggiornamento di tutti i registri contabili, dei verbali delle assemblee, nonché dell’elenco dei proprietari od affittuari con le relative generalità;
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