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Sulla base della disposizione di cui all’ art. 1 del d.lgt. n. 1446 del 1918, la dottrina e la giurisprudenza hanno distinto le vie agrarie o vicinali private, adibite ad esclusivo uso dei fondi latitanti e di quelli in esecuzione, dalle strade vicinali pubbliche (dette anche proprie), soggette al passaggio non solo dei proprietari di detti fondi, ma anche di chiunque altro abbia interesse ad usarle.
In particolare, la dottrina ha definito come strade vicinali in senso proprio le strade pubbliche quoad usum, che siano idonee a mettere in comunicazione tra loro tronchi di strade ordinarie, borgate centri o case rurali, sulle quali per destinazione del Comune ovvero per l’esercizio di fatto praticato ab immemorabili o per il tempo utile ad usucapire da parte della collettività, per scopi di generale interesse, si sia costituita una servitù di uso pubblico.
Il tratto caratterizzante di tale tipo di strade è costituito, dunque, dall’uso pubblico, dalla presenza, di un diritto pubblico di transito (iura in re aliena), di cui è titolare un Ente territoriale.
A tal proposito, la dottrina ha sottolineato che a creare la vicinalità di una strada non è però sufficiente il semplice uso da parte della generalità dei cittadini, ma il transito deve trovare un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico. In particolare, sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno chiarito che tale titolo può consistere in una convenzione intervenuta tra i proprietari del suolo e la P.A., nell’usucapione, che comporta un uso da parte della collettività protrattosi per il tempo necessario. Infine, la servitù di uso pubblico può nascere anche per effetto della dicatio ad patriam, cioè un comportamento volontario del proprietario, che spontaneamente ponga od abbia in precedenza, anche da lunghissimo tempo, posto a disposizione della collettività indeterminata dei cittadini un proprio bene, consentendone agli stessi l’uso continuativo non connotato dalla mera precarietà o tolleranza. E’ necessario, cioè, che l’elemento oggettivo del perdurante passaggio sulla strada sia avvalorato dalla volontà dell’ente pubblico territoriale, cui spetta il diritto reale parziale di godimento, di riconoscere l’effettività dell’uso pubblico e di volerne profittare a proprio vantaggio.
In altri termini, l’effettività dell’uso da parte dell’ente pubblico non è rilevante come mero fatto in sé, ma in quanto l’ente abbia mostrato di riconoscere che questo si sta verificando e di volerne profittare a proprio vantaggio, realizzando in tal modo la messa a disposizione degli utenti del bene per la finalità della pubblica viabilità.
Per maggiori informazioni consultate la pagina GESTIONI/Strade/Modalità di gestione di questo stesso sito.
l D.Lgt. 01/09/18 n°1446 convertito nella Legge 17/04/25 n° 473, parla di utenti intendendo sia i frontisti della strada, perchè sono i proprietari del sedime della strada, sia chiunque utilizzi in tutto od in parte la strada stessa per recarsi un una sua proprietà contigua.
Pertanto gli utenti così individuati compongono il cosidetto “bacino di utenza” che è la base sulla quale si elabora il Piano di Riparto (Tabella Millesimale) sulla quale saranno ripartite le spese di gestione e manutenzione della strada.
La partecipazione del Comune nel quale corre la strada è obbligatoria nel caso di “strada vicinale ad uso pubblico” e facoltativa nel caso di “strada vicinale di uso privato“, per maggiori informazioni consultare la sezione GESTIONI/Strade/Modalità di gestione di questo stesso sito.
n primo luogo si deve stabilire se la strada vicinale in questione è di uso pubblico o di uso privato, vale ricordare che per “uso pubblico” non si intende il semplice utilizzo da parte di chiunque della strada stessa dato che spesso questo riguarda anche le strade di uso privato, ma la definizione che delle strade ne dà il D.Lgt. 01/09/18 n°1446 convertito nella Legge 17/04/25 n° 473, e la dottrina e giurisprudenza conseguenti.
Per maggiori informazioni consultate la pagina GESTIONI/Strade/Modalità di gestione di questo stesso sito.
L’art. 31 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.30/04/92 n°285 e successive modifiche ed integrazioni), stabilisce che la manutenzione delle ripe a monte ed a valle delle strade è a carico dei proprietari dei fondi frontisti, di seguito si riporta l’articolo in questione.
Articolo 31
Manutenzione delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00.
3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
L’art. 32, in particolare il comma 3, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.30/04/92 n°285 e successive modifiche ed integrazioni), stabilisce che i proprietari dei fondi frontisti della strada regolino l’afflusso delle acque sulle loro proprietà per evitare che ricadano sulla strada, di seguito si riporta integralmente l’articolo in questione.
Articolo 32
Condotta delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione.
4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall’obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00.
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