Il Consorzio Obbligatorio per la Manutenzione è un ente costituito con atto pubblico o con atto del Comune nel quale intervengono il Comune stesso, in proporzione alla quota di contributo deliberata, ed i proprietari (frontisti ed utilizzatori stabili = utenti) in base alle quote individuate sulle tabelle millesimali che costituiscono il Piano di Riparto.
Il consorzio è un ente obbligatorio, che si impone sulla collettività, pertanto nel momento in cui esso è costituito su iniziativa dell’Amministrazione comunale o di un gruppo di utenti che rappresenti o assuma a proprio carico almeno un terzo della spesa per le opere necessarie, obbliga tutti i consorziati, indipendentemente dalla volontà dei singoli, garantendo così la collettività rispetto alla volontà dei singoli che potrebbero opporsi o sottrarsi agli obblighi.
All’interno del consorzio, il comune partecipa a tutte le decisioni che si prendono in proporzione alla quota sottoscritta, ha diritto ad un rappresentante nel Cda che lo amministra, ed in generale ha sempre un controllo sull’andamento del consorzio stesso, dato che in qualsiasi caso in cui non si raggiungano maggioranze per approvazioni di lavori o altri casi di impasse, il comune attraverso il singoli uffici oppure il consiglio comunale, può sempre prendere provvedimenti per tutelare gli interessi della collettività ed assolvere agli obblighi che la legge gli riconosce quale “facente funzione dell’ente proprietario della strada”.
Il consorzio è considerato fiscalmente un ente commerciale, pertanto la sua gestione amministrativa è uguale a quella di una piccola società, con tutti gli obblighi amministrativi, fiscali e tributari conseguenti, su questo punto vedasi le diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Essendo il consorzio un ente dotato di autonomia propria, opera in modo completamente autonomo dal comune, pertanto i contributi dei consorziati, che sono stabiliti da un bilancio preventivo/consuntivo approvato in assemblea, possono essere gestiti direttamente od affidati, per la loro riscossione, ad un ente esattoriale dotato di tutti gli strumenti per poter gestire sia i pagamenti regolari sia i morosi, con una capacità di pressione e riscossione superiore alle normali forme legali.
La Comunione di proprietari esiste in quanto la strada vicinale è considerata una “comunione incidentale”, se ne fa parte per il solo fatto di essere proprietari di un fondo che, in base ad un accertamento delle condizioni di fatto, ricavino o possano ricavare un effettivo vantaggio dall’uso della strada; la convocazione di un’assemblea che nomini un amministratore e stabilisca i principi di amministrazione e gestione della strada sono soggetti ad un atto volontario della maggioranza degli utenti, senza alcuna possibilità di intervento da parte dell’Amministrazione comunale.
La ripartizione delle spese, qualora si raggiunga una maggioranza che nomina un amministratore e stabilisce le basi per una gestione di tipo “condominiale”, è sempre decisa dalla maggioranza dell’assemblea, pertanto le tabelle millesimali, predisposte da un ente privato o da un’autorità quale il comune, devono comunque essere sottoposte all’approvazione della Comunione che si esprime a maggioranza.
Ammesso che si riesca a costituire la gestione comunitaria per la manutenzione della strada, i contributi, votati sempre a maggioranza in assemblea, sono riscossi direttamente dalla comunione, che per i morosi o i contrari può rivolgersi solo a vie legali tradizionali per il recupero del credito; di fatto è una gestione molto simile al condominio, che è una forma di comunione degli edifici.
Alla luce di quanto sopra è evidente che:
Su tutto rimane comunque l’obbligo del Comune, sancito dal Codice della Strada, di garantire “sicurezza e percorribilità” della stessa, intervenendo in caso di inadempienza degli obbligati salvo poi rivalersi sugli stessi per il rimborso delle somme investite.
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